la lettera al comune

Esposto dell'opposizione per un cantiere all'Ats2

La realizzazione di un’opera in assenza di autorizzazione paesaggistica comporta l’ordine di demolizione e rimessione in pristino

Esposto dell'opposizione per un cantiere all'Ats2
Pubblicato:

Il consigliere di minoranza di Abbiategrasso , Alberto Fossati, ha presentato un esposto in Comune per segnalare la presenza di un cantiere in città che al momento è sprovvisto del cartello che segnala il permesso di costruire.

Esposto in Comune per un cantiere all'Ats2

"Da giorni nell’area urbanisticamente denominata ATS2 nella parte limitrofa alle vie Giotto e Grandi sono in corso importanti lavori di livellamento del terreno mediante riporto di terra - scrive Fossati nel suo esposto diretto a sindaco, assessori, Polizia Locale e settore urbanistica - L’area del cantiere è delimitata da recinzione provvisoria. In nessun punto della recinzione è esibito il permesso di costruire ed apposto il cartello di cantiere, come prescritto dall’art. 27, comma 4 del TUE, questa omissione impone agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria “l’immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.” (art. 27, comma 4, dpr 380/2001)".

L’attività di livellamento posta in essere ha oggettivamente rilevanti dimensioni e, per la destinazione urbanistica residenziale/commerciale dell’area, è finalizzata ad usi diversi da quelli agricoli; in quanto tale, per la Cassazione penale, sez. III, 23 febbraio 2021, sentenza n. 12121: “Le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, sono assoggettate a titolo edilizio, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territori.” (doc. 2) (si veda anche Cass. Pen. Sez. III, 13 novembre 2014, n. 4916).

Il territorio fa parte del Parco regionale del Ticino

"Oltre ai profili del diritto edilizio, potrebbe altresì ravvisarsi violazione della normativa sulla tutela ambientale e paesaggistica, nel caso l’intervento non sia stato previamente autorizzato a norma dell’art. 146, d.lgs 42/2004 (Codice dei Beni culturali e ambientali) - continua Fossati - Infatti, l’intero territorio comunale è parte del Parco regionale del Ticino e, come tale, rientra tra le zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004. Detto d.lgs. 42/2004 all’art. 146 impone che qualunque modificazione del paesaggio sia soggetta alla previa autorizzazione paesaggistica dell’Autorità competente: nel nostro caso il Comune previo parere vincolante della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali".

La realizzazione di un’opera in assenza di autorizzazione paesaggistica comporta l’ordine di demolizione e rimessione in pristino, o la sanzione pecuniaria nei casi previsti dall’art. 167, d.lgs. 42/2004, il successivo art. 181 qualifica questa violazione come illecito penale. Inoltre, resta anche da appurare se il materiale impiegato per il livellamento sia da considerarsi sottoprodotto ai sensi dell’art. 184bis, d.lgs. 152/2006, e del dpr 120/2017, o se, non avendo questa caratteristica, vada annoverato tra i rifiuti speciali (art. 186, d.lgs. 152/2006) (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10/05/2013, n. 2542).

Le richieste dirette all'Amministrazione

L'esposto inviato in Comune si conclude con alcune semplici ma chiare richieste rivolte all'Amministrazione:

"Stante quanto esposto, oltre a verificare la natura giuridica del materiale da riporto, se effettivamente
l’attività non è stata autorizzata con titolo ambientale ed edilizio, si sollecita l’Amministrazione comunale ad assumere le misure cautelari a norma dell’art. 27, comma 3, TUE, attraverso l’emanazione di un’ordinanza di immediata sospensione dei lavori, se ancora in corso. In ogni caso, laddove, fossero ultimate le attività di livellamento in assenza dei titoli ambientali ed edilizi, di provvedere all’emanazione dell’ingiunzione alla rimessa in pristino secondo l’art. 31, dpr 380/2001, ed alla
contestuale segnalazione all’Autorità giudiziaria. Si chiede, infine, di avere riscontro degli atti e dei provvedimenti conseguenti al presente esposto".

L'esposto è sttao firmato da Alberto Fossati con l’adesione di Andrei Lacanu, Barbara Lovotti, Marco Da Col, Edoardo Grittini, Giovanni Majorana, Adriano Matarazzo, Andrea Sfondrini, Luigi Tarantola.

Seguici sui nostri canali