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Reddito di Emergenza: cosa è, come funziona e come richiederlo all’Inps

Chi può beneficiarne e entro quando presentare la domanda.

Reddito di Emergenza: cosa è, come funziona e come richiederlo all’Inps
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Il “Decreto Rilancio” approvato dal Governo il mese scorso ha previsto una particolare misura in aiuto delle famiglie più in difficoltà a causa della crisi sociale ed economica che stiamo vivendo. Si tratta del cosiddetto Reddito di Emergenza (REm).

Reddito di Emergenza

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti (articolo 82, commi 2, 3 e 6 del decreto legge n. 34/2020):

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro: per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro); in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

I requisiti di cui ai primi tre punti devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge. Il requisito di cui all’ultimo punto, invece, viene verificato dall’Inps nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Elementi per il calcolo del Reddito di emergenza:

  • Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, rileva l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
  • Il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013 ed è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
  • Il reddito familiare è riferito alla mensilità di aprile 2020, secondo il principio di cassa, ed è determinato considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del DPCM n. 159 del 2013.
  • Il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159del 2013.

Quanto al mese?

L’importo mensile del REm è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

A chi viene riconosciuto

Il REm non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ovvero in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto; articoli 84 e 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).

Si tratta delle indennità riconosciute ai:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori domestici.

Il REm, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:

  • titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
  • percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

La presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all’Inps entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:

  • online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
  • tramite i servizi offerti dai Patronati.

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

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