SCOMMESSE SPORTIVE

Via libera del Tar Lombardia al corner scommesse in un bar: “Non deve rispettare le distanze dai luoghi sensibili”

Il Tar Lombardia ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Baranzate, aveva respinto la richiesta del titolare di un bar di attivare un corner per le scommesse sportive all’interno del locale.

Via libera del Tar Lombardia al corner scommesse in un bar: “Non deve rispettare le distanze dai luoghi sensibili”

 Il Tar Lombardia ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Baranzate,  aveva respinto la richiesta di una società titolare di un bar di attivare un corner per le scommesse sportive all’interno del locale.

Il Comune aveva negato il via libera, ritenendo il corner scommesse troppo vicino a un luogo sensibile

La società Smile S.n.c., dopo aver ottenuto dalla Questura l’autorizzazione prevista dall’art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per la raccolta delle scommesse, aveva presentato istanza al Suap (Sportello Unico Attività Produttive) comunale per svolgere l’attività in forma accessoria nel proprio esercizio. Il Comune aveva tuttavia negato il via libera, ritenendo il corner scommesse una nuova destinazione d’uso non consentita dal Piano di governo del territorio e richiamando la Legge regionale Lombardia del 2013, che impone il rispetto della distanza minima di 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, individuati nel caso specifico in una scuola.

Il Tribunale Amministrativo ha chiarito che la disciplina regionale sulle distanze si applica esclusivamente alla nuova installazione di apparecchi da gioco lecito, come slot machine e VLT

Il Tribunale Amministrativo ha però chiarito che la disciplina regionale sulle distanze si applica esclusivamente alla nuova installazione di apparecchi da gioco lecito, come slot machine e VLT, regolati dall’art. 110, comma 6, del TULPS, e non all’attività di raccolta delle scommesse, che rientra invece nell’ambito dell’art. 88 dello stesso testo unico. Trattandosi di una norma che limita la libertà di iniziativa economica, non può essere estesa per analogia a fattispecie non espressamente previste dal legislatore.

“Non si è in presenza di una sala scommesse ma di uno spazio inserito in un esercizio di somministrazione”

Il Tar ha inoltre escluso che l’apertura di un corner scommesse all’interno di un bar già esistente comporti un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. Non si è infatti in presenza di una sala scommesse autonoma o di un’attività dedicata, ma di uno spazio accessorio inserito in un esercizio di somministrazione.

Il diniego opposto dal Comune di Baranzate è stato ritenuto illegittimo e annullato

Richiamando anche recenti orientamenti del Consiglio di Stato, la sentenza conclude che la Regione può certamente prevedere in modo espresso l’estensione dei limiti distanziometrici anche alle sale scommesse, ma in Lombardia tale scelta non è stata compiuta. Di conseguenza, il diniego opposto dal Comune di Baranzate è stato ritenuto illegittimo e annullato.