Il Tar Lombardia conferma la legittimità del provvedimento del Comune di Cusago, in provincia di Milano, che autorizza la costruzione di una sala giochi con slot e scommesse.
Respinto il ricorso per la realizzazione della nuova sala giochi
Come riporta Agipronews, in tal senso, il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato da un’altra società attiva nel settore del gioco contro il permesso concesso in favore della Game Paradise Slot & VLT 2.0.
La ricorrente contestava il provvedimento sostenendo che la nuova sala giochi sarebbe stata situata a meno di 500 metri da due luoghi sensibili: un centro sportivo e una residenza per anziani, in violazione Legge regionale della Lombardia, che stabilisce le distanze minime per il gioco lecito. Inoltre, la società concorrente sosteneva un difetto di istruttoria, accusando il Comune di aver “accettato acriticamente le dichiarazioni della controinteressata senza verificare le distanze”.
Respinti entrambi i ricorsi
Il Tar ha respinto entrambi i motivi di ricorso. Per quanto riguarda la residenza per anziani, i giudici hanno osservato che l’attività di ricovero è stata avviata con SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) del 2 giugno 2024, successiva al permesso di costruire, quindi il provvedimento del Comune non poteva essere valutato in base “a un fatto sopravvenuto”. Si legge infatti nella sentenza: “A rendere incompatibile l’apertura di nuove sale giochi non è la mera esecuzione delle opere edilizie prodromiche ma il concreto esercizio, presso gli immobili interessati da tali opere, di attività considerate sensibili”. Sulla questione del centro sportivo, la ricorrente aveva depositato perizie per dimostrare che il baricentro della struttura fosse a meno di 500 metri dalla sala giochi. Per dimostrare l’errore in cui sarebbe incorso il Comune, sono state depositate in giudizio due perizie, tuttavia il Collegio ha osservato che tali relazioni presentavano delle inesattezze. Si legge: “In una perizia, il baricentro è stato calcolato prendendo a riferimento non tutta l’area del centro sportivo ma esclusivamente l’area del campo di rugby in esso collocato. Nell’altra perizia, il baricentro è stato calcolato prendendo in considerazione anche un’area che non fa parte del centro sportivo (un’area verde che ha funzione di filtro e separazione). Non sussiste quindi alcun errore di misurazione e nessun vizio di istruttoria”. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, mille euro ciascuna per il Comune e la controinteressata.