Contributo per genitori divorziati o separati
A Cornaredo in via sperimentale l'avviso pubblico: c'è tempo sino al 31 dicembre per fare domanda
A Cornaredo avviso pubblico per l’erogazione di un contributo una tantum ai genitori separati/divorziati e non conviventi in stato di bisogno. Stanziati complessivamente 5mila euro.
Genitori separati
Si comunica che con Determinazione n. 841 del 09/12/2024 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’erogazione di un contributo una tantum da mille euro ai genitori separati/divorziati e non conviventi, in stato di bisogno. Per la richiesta del contributo è necessario essere in possesso di Attestazione ISEE valida pari o inferiore ad €. 20.000,00 e dei requisiti indicati nell’allegato Bando e compilare il Modello di domanda, allegando i documenti richiesti, da presentare poi all’Ufficio Protocollo del Comune.
Contributo una tantum
La scadenza per la presentazione della domanda è il 31 dicembre.
Il Bando ed il Modello di domanda sono disponibili sul sito del Comune oppure Centro Polivalente Il Melograno di via Brera, 31 Cornaredo. Per tutte le informazioni telefonare al numero 0293263300 – dalle 9.00 alle 12.00 – oppure scrivere alla seguente mail: bandisociali@comune.cornaredo.mi.it
Il bando
I requisiti sono essere residenti a Cornaredo almeno da 1 anno alla data dell’Avviso, essere in possesso dell’ultima sentenza di separazione/divorzio, con indicazione della data e numero di Registrazione del Tribunale; avere sostenuto nel 2024, oltre agli oneri per l’assegno di mantenimento per figli non conviventi, almeno uno dei seguenti oneri: spese per alimenti ex coniuge, spese per mutuo/affitto della ex casa coniugale, spese di affitto dell’abitazione dopo la separazione. Essere in possesso dell’Attestazione ISEE in corso di validità con indicatore
inferiore/pari a ventimila euro. Non essere proprietari di un secondo alloggio idoneo, oltre alla ex casa coniugale, non avere la residenza nel nucleo familiare dell’ex coniuge e dei figli, infine non aver avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli
atti persecutori di cui al decreto, nonché per i delitti di cui agli articoli 571 e 572 del
codice penale.