le indagini sulle torre di via Crescenzago

Chiuse le indagini sulle Park Towers: "Il cantiere non era una ristrutturazione"

Per il Gip l’insediamento di via Crescenzago, a causa delle gravose dimensioni e della necessità del previo piano attuativo, non poteva essere qualificato come ristrutturazione edilizia

Chiuse le indagini sulle Park Towers: "Il cantiere non era una ristrutturazione"
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E' stato notificato alle aziende costruttrici l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sui lavori alle Torri di via Crescenzago a Milano: il Gip ha sottolineato che viste le grandi dimensioni dell'insediamento il cantiere non poteva essere considerato una ristrutturazione.

Chiuse le indagini sulle Park Towers di via Crescenzago

E' stato notificato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, Gruppo Spesa Pubblica, relative al procedimento sulle cc.dd. Torri di via Crescenzago 105, a Milano, con cui vengono contestate ipotesi di abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nonché altri reati.

È agli atti il provvedimento con cui il Gip presso il Tribunale di Milano, il 22 gennaio 2024, non accogliendo l’istanza di sequestro preventivo del cantiere avanzata dalla Procura, sul mero rilievo
della sproporzione ditale rimedio giuridico in relazione allo stato troppo avanzato dei lavori (ormai
quasi ultimati), riconosce la piena fondatezza dell’impianto accusatorio e la sussistenza dei reati di
abuso edilizio e lottizzazione abusiva, contestati a tutti gli indagati.

Le considerazioni del Gip sui lavori eseguiti

Il giudice sottolinea come la giurisprudenza di Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e Corte di
Cassazione sia concorde e univoca, come poche volte accade, nel ritenere la pianificazione
urbanistica un obbligo imprescindibile della p.A. e un diritto della popolazione, e che pertanto
costruzioni impattanti (per via dei nuovi carichi urbanistici che creano), come quella di specie, non
possono essere realizzate in assenza di un previo “piano attuativo”, di un piano urbanistico cioè che
assicuri il raccordo con l’edificato preesistente e il necessario ridimensionamento dei servizi
nell’intera zona (che comporta il coinvolgimento procedurale degli organi comunali e della
popolazione).

Per il Gip l’insediamento di via Crescenzago, a causa delle gravose dimensioni, del numero di abitanti
cui è destinato (almeno 321) e della necessità del previo piano attuativo, non poteva essere qualificato
come ristrutturazione edilizia né essere realizzato a mezzo SCIA, in sostituzione di un premesso di
costruire.

Per il giudice, in particolare, la determina dirigenziale del Comune n° 65 del 2018 sulla SCIA edilizia
(a firma dei dirigenti) e la Circolare n° i del luglio 2023 contrastano con tutte le chiare interpretazioni
giurisprudenziali secondo cui il principio di corretta pianificazione urbanistica afferisce a norme di
legge fondamentali, poste a tutela di fondamentali diritti delle persone.

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