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Legnano-Cecina, il giudice sportivo assegna la vittoria a tavolino ai Knights

La squadra toscana è stata considerata "rinunciataria alla disputa della gara" ed è scattato il 20-0 in favore dei padroni di casa.

Legnano-Cecina, il giudice sportivo assegna la vittoria a tavolino ai Knights
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Legnano-Cecina, dopo la partita saltata è arrivato il verdetto del giudice sportivo ed è favorevole ai Knights.

Legnano-Cecina, il verdetto del giudice sportivo è favorevole ai Knights

La società toscana "deve considerarsi quale rinunciataria alla disputa della gara" e per questo il match è stato omologato "con il risultato di 20-0 in favore di JK Legnano". BK Cecina domenica 19 dicembre 2021 si era rifiutata di scendere in campo "per asserite ragioni di prudenza", in quanto non convinta del rispetto dei protocolli anti contagio da parte dei padroni di casa dopo che un giocatore del Legnano era risultato positivo al Covid. Il presidente dei Knight Marco Tajana (nella foto di copertina), "per rispetto dei nostri avversari e dello spirito sportivo", aveva subito dichiarato che i biancorossi sarebbero stati disponibili a giocare la partita e che avrebbe chiesto con una lettera alla Fip che, "nel caso, si potesse annullare un eventuale provvedimento di 20-0 in nostro favore". Provvedimento che, puntuale, è arrivato nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 dicembre.

"Cecina rinunciataria: partita omologata col risultato di 20-0 per Legnano"

Il giudice sportivo ha preso atto che " la gara non si disputava in quanto la squadra ospite, regolarmente arrivata presso l'impianto di gioco, decideva di non scendere in campo non effettuando il riconoscimento dei propri tesserati dinanzi agli arbitri per asserite ragioni di prudenza; che effettivamente un atleta di Legnano, sottoposto a tampone antigenico nella mattinata di domenica 19, era risultato positivo al Covid-19; che la Società Legnano come da protocollo sanitario provvedeva pertanto ad effettuare test antigenici su tutti i componenti del team squadra, e gli stessi risultavano negativi, come da documentazione medica richiesta e prodotta dalla Società; che gli arbitri preso atto di quanto sopra esposto ritenevano di dar corso comunque alle procedure pre gara effettuando il riconoscimento dei tesserati della Società Legnano come risulta dal referto arbitrale inviato; che la società Cecina decideva comunque di non procedere alle formalità di riconoscimento dei propri tesserati dinanzi agli arbitri e di lasciare l'impianto sportivo rientrando presso la propria sede; che gli arbitri provvedevano altresì al rispetto dei limiti temporali prima e dopo l'orario previsto per l'inizio della gara, pertanto alle ore 18.15 chiudevano il referto e lasciavano il terreno di gioco".
Rilevato "che la condotta della Società BK Cecina debba considerarsi quale formale rinuncia alla predetta gara; considerato quanto previsto dalle norme del Regolamento Esecutivo Gare in materia di rinuncia alle stesse" ha disposto ai sensi dell'art 14 di tale regolamento "che la Società BK Cecina deve considerarsi quale rinunciataria alla disputa della gara e per l'effetto omologa la stessa con il risultato di 20-0 in favore di JK Legnano".

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