I controlli sui permessi derivanti dalla Legge 104 / 92
La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, meglio nota come 104 / 92, tutela “l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Da questa legge derivano alcune agevolazioni in ambito lavorativo che è bene conoscere.
Chi assiste un parente (entro il terzo grado) disabile convivente in maniera continuativa ha diritto ad alcune agevolazioni sul posto di lavoro: ad esempio, ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 33 comma 5).
Si può però anche usufruire di permessi per i quali il dipendente deve presentare domanda: troppo spesso però salgono agli onori della cronaca dipendenti infedeli che fanno abuso dei permessi legge 104 / 92.
Dunque, un numero sempre crescente di datori di lavoro ricorre a controlli che mirano a smascherare questi furbetti che abusano in maniera illegale di queste agevolazioni, e queste mancanze possono portare anche al licenziamento.
Potete contare su un investigatore privato Pavia attivo su tutto il territorio italiano, che vi aiuterà a effettuare tutti i controlli necessari su chi usufruisce dei permessi della legge 104 / 92, e così portare alla luce eventuali casi di infedeltà aziendale.
Va ricordato che tra le varie agevolazioni elencate nell'articolo 33 della legge 104 / 92, vi sono quelle riguardanti la lavoratrice madre (o il lavoratore padre) di minori disabili in situazione di gravità, che ha diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
In tal caso, ovviamente, tale diritto (sancito dal comma 1), andrebbe a decadere. C'è però una seconda via, sancita dal comma 2, per la quale si possono chiedere due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Tale diritto però si può estendere anche oltre il terzo anno di vita, infatti colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, sempre a patto che la persona in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Va ricordato anche che il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio si applica anche alle persone maggiorenni in situazioni di gravità (comma 6) e si può estendere anche agli affidatari di persone in situazione di gravità (comma 7).
In merito ai permessi derivanti dalla Legge 104 / 92 si è espressa anche la Cassazione, che con ordinanza numero 23434 del 2020, ha spiegato che le attività svolte per la cura o per conto del disabile, non devono necessariamente durare per l’intera giornata, ma almeno per un lasso di tempo che copra l’orario lavorativo.
Dunque, non si ravvisa abuso nella fruizione dei permessi se il lavoratore dedica alla cura della persona un numero di ore superiore a quelle previste nell’orario di lavoro giornaliero. Va detto però che molto spesso i dipendenti approfittano di questi permessi e quindi per i datori di lavoro è bene rivolgersi ad un investigatore privato per fugare ogni dubbio su tale condotta.