Le nuove misure

Si torna in campo ma parte la didattica a distanza per le superiori L'ORDINANZA

Dal 26 ottobre studenti delle superiori a casa. Le nuove misure per lo sport e i locali

Si torna in campo ma parte la  didattica a distanza per le superiori L'ORDINANZA
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Coprifuoco dalle 23 alle 5, centri commerciali chiusi nei fine settimana (ad eccezione degli alimentari), si al ritorno in campo per gli allenamenti (ma con le dovute precauzioni), ma riprende la didattica a distanza per le superiori

La nuova ordinanza

Sono state diramate le due nuove ordinanze che  entreranno in vigore domani, giovedì 22 ottobre, e saranno valide fino a venerdì 13 novembre in tutto il territorio lombardo.

La prima, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, d'intesa con il presidente della Regione, Attilio Fontana, d'accordo con i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana, prevede la limitazione agli spostamenti dalle 23 alle 5 salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza o salute:  è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Inoltre la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato, attraverso una autocertificazione.

La seconda dispone ulteriori misure restrittive e porta la firma del governatore Fontana d'intesa con i sindaci di Bergamo Giorgio Gori, di Brescia, Emilio Del Bono, di Como Mario Landriscina,  di Cremona Gianluca Galimberti, di Lodi Sara Casanova, di Lecco Mauro Gattinoni, di Mantova Mattia Palazzi, di Milano Giuseppe Sala, di Monza Dario Allevi, di Pavia Fabrizio Fracassi, di Varese Davide Galimberti, di Sondrio Marco Scaramellini, con il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra e con il presidente di Unione Provincie Lombarde Vittorio Poma.

L'Ordinanza tocca diversi campi

Centri commerciali

Sono stabilite  limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana. Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. La disposizione  non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.

Sono inoltre stabilite  misure per prevenire l'affollamento all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio

  1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  2. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell'accesso all'esercizio.

Stop a fiere di comunità e delle sagre

E' vietato lo svolgimento delle cosidette fiere di comunità e delle sagre  svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristicheche si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Misure anti assembramento

Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle  5 sino alle 23, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle 18 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle 23, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sono chiusi dalle 18 alle 5 i distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua.

Tutti questi divieti, però, non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.

E' poi vietata dalle 18 alle 5 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico ed è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Sport di contatto dilettantistici

  1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.
  1. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

La scuola

  1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.

Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.

Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

Le ragioni della scelta

Il provvedimento - si legge nell'ordinanza - fa seguito "all'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale" e in considerazione del fatto che "la Commissione indicatori Covid Regione Lombardia ha evidenziato che al 31 ottobre - secondo la curva degli ultimi giorni - è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in Terapia intensiva e fino a 4.000 non in terapia intensiva".

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