I PROVVEDIMENTI IN APPROVAZIONE

Libertà di movimento in Italia dal 3 giugno: LA BOZZA DEL NUOVO DPCM

Dal 18 maggio libertà di circolazione in regione, ma possono esserci limitazioni locali.

Libertà di movimento in Italia dal 3 giugno: LA BOZZA DEL NUOVO DPCM
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Sta circolando una bozza dell’imminente Decreto del Governo per la regolamentazione della “fase 2”.

Le novità più attese sono quelle relative alla libertà negli spostamenti. Dal 18 maggio si potrà circolare liberamente in tutto il territorio regionale e dal 3 di giugno in tutta la nazione. A meno che singole regioni in cui i contagi fossero ancora elevati decidano diversamente, idem potrebbe valere per determinate porzioni del territorio piemontese. Da vedere se la versione finale rispetterà del tutto la bozza o se ci saranno ancora variazioni e poi tutto è soggetto a un'eventuale regolamentazione più restrittiva da parte della Regione Lombardia.

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Ad ogni buon conto questo è il testo.

La bozza del nuovo DPCM

Articolo 1
(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)

1. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.

5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.

7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive e ogni altra attività in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Articolo 2. (Sanzioni e controlli)

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