Concordia-Boffalorese: sconfitta per due

Concordia-Boffalorese: sconfitta per due
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Il Giudice Sportivo ha penalizzato le due contendenti di una partita sospesa ad un minuto dalla fine per animi un po' troppo surriscaldati

CONCORDIA-BOFFALORESE: SCONFITTA PER DUE

Nessun vincitore e solo vinti…

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardo, Rinaldo Meles, ha fatto scorrere i titoli di coda sulla partita Concordia-Boffalorese (disputata domenica scorsa 7 novembre e valida per il girone N di Prima Categoria) assegnando ad entrambe le squadre la partita persa 3-0.

Come si ricorderà, il direttore di gara ha sospeso la partita a pochi secondi dalla fine, perché in campo gli animi si erano particolarmente surriscaldati. Situazione che, come si legge nella determina del Giudice Sportivo: «ha visto coinvolti, a vario titolo, per alcuni minuti, parecchi dei calciatori presenti in campo di entrambe le Società».

«L'Arbitro – si legge ancora - ha identificato solo il calciatore Paparella Michele della società Boffalorese il quale (accerchiato dagli avversari) veniva espulso per aver colpito con un pugno un avversario. Tuttavia non è stato invece in grado, a causa della grande confusione, di identificare gli altri calciatori intervenuti e di distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascuno dei partecipanti i quali, nonostante l'intervento dei dirigenti inteso a riportare la calma, continuavano ad insultarsi e minacciarsi a vicenda

«A causa della grande tensione emotiva e della manifesta aggressività dei calciatori delle due società, non arginata nonostante l'intervento dei dirigenti, l'arbitro poiché avrebbe dovuto espellere parecchi calciatori non ha ritenuto di procedere a notificate i provvedimenti disciplinari e constatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro decideva di sospenderlo in via definitiva a decorrere dal 48º minuto del secondo tempo»

«Per consolidata giurisprudenza – entra nel merito il Giudice Sportivo in merito a Concordia-Boffalorese - quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.10comma 3 del C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate».

Nel verdetto si legge quindi che il Giudice ha deciso: «di comminare a Concordia e Centro giovanile Boffalorese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto.

Di comminare ad entrambe le Società la sanzione dell'ammenda pari Euro 300,00 in quanto responsabili dei fatti su indicati che hanno visto coinvolti a vario titolo parecchi calciatori presenti in campo seppur non personalmente identificati.

Di squalificare per tre gare il calciatore Paparella Michele della soc. Centro giovanile Boffalorese (peraltro espulso) per atto di violenza nei confronti di un avversario».

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