coronavirus

Prossimi giorni cruciali: nuova ordinanza regionale per limitare i contagi

"Dobbiamo assolutamente piegare la curva epidemiologica nei prossimi giorni".

Prossimi giorni cruciali: nuova ordinanza regionale per limitare i contagi
Pubblicato:
Aggiornato:

Una nuova ordinanza regionale, che non cambia molto le carte in tavola, ma che ribadisce la necessità di tenere alta la guardia. Ieri sera, martedì 27 ottobre 2020, il Governatore lombardoAttilio Fontana ha escluso la possibilità  di un nuovo lockdown generalizzato nella nostra regione, ma contemporaneamente da più parti è stato sottolineato che i prossimi giorni saranno cruciali per dare un freno al Coronavirus che  continua ad avanzare. Ieri  sono stati 256 i ricoveri negli ospedali lombardi e 29 gli ingressi nei reparti di terapia intensiva.  Sono purtroppo aumentate anche le vittime, 58 in 24 ore.  Un quadro che ha spinto quindi il Governatore a firmare una nuova  Ordinanza , la numero 624 del 27 ottobre, che integra l’ultimo Dpcm del premier  Giuseppe Conte.

Prossimi giorni cruciali: nuova ordinanza regionale per limitare i contagi

Una ordinanza che di fatti ribadisce ancora con più forza le misure anti contagio confermando ad esempio la didattica a distanza al 100% alle superiori, ” E’ una misura necessaria, inevitabile per ridurre gli assembramenti sui mezzi pubblici e limitare ulteriori contagi sia a scuola che fuori di essa.  – ha detto Fontana – Dobbiamo assolutamente piegare la curva epidemiologica nei prossimi giorni”.

Ecco il testo:

Art. 1 (Misure correlate all’adozione dell’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020, riconfermata dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 26 ottobre 2020)

1. I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020, riconfermata fino al 13 novembre 2020 dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 26 ottobre 2020.

Art. 2 (Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana)

1. Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali, si applicano le misure limitative e le Linee guida per esse previste dal DPCM 24 ottobre 2020 e dalla presente Ordinanza; le restanti attività ivi presenti (a titolo esemplificativo, parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida per esse previste.

Art. 3 (Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio)

1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

2. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.

Art. 4 (Misure anti-assembramento)

1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) si attengono alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

2. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che 7 distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati.

3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all’interno dei mercati agroalimentari all’ingrosso, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 4. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

Seguici sui nostri canali