nuova ordinanza di Regione Lombardia

Obbligo di coprire naso e bocca per uscire

E' la prima regione a farlo: obbligo di proteggere se stessi e gli altri ogni volta che si lascia la propria abitazione. Ma non solo.

Obbligo di coprire naso e bocca per uscire
Pubblicato:
Aggiornato:

Mascherine obbligatorie (o comunque naso e bocca coperti): lo dice la nuova ordinanza di Regione Lombardia.

Mascherine obbligatorie (o comunque naso e bocca coperti)

Dall’obbligo di coprirsi naso e bocca ogni volta che si esce, alla distanza che si può fare fuori da casa. Ecco, nel dettaglio la nuova ordinanza di Regione Lombardia che sarò in vigore da domenica 5 aprile 2020, fino a lunedì 13 aprile 2020 e che proroga le misure restrittive  pensate per ridurre la diffusione del Coronavirus sino al 13 di questo mese. Come anticipato dal governatore Attilio Fontana tra le principali novità c’è quella che istituisce l’obbligo di proteggere se stessi e gli altri ogni volta che si lascia la propria abitazione. Come Innanzitutto con le  mascherine, ma anche con sciarpe o foulard.

“Le giornate sono belle la voglia di uscire è tanta. Ma non si può ancora. Non abbiamo raggiunto ancora nessun obiettivo. Dobbiamo concludere la nostra opera e proseguire nel nostro impegno altrimenti il nostro lo sforzo fatto sarà vanificato. Altrimenti i numeri cominceranno a peggiorare. Vi prego e insisto. Non uscite di casa se non nelle condizioni autorizzate e lecite”, ha detto Fontana.

La nuova Ordinanza di Regione Lombardia

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive

  • A) Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1.2 Commercio al dettaglio

  • A) In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:
    • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
    • Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.
  • B) È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche è vietata nei giorni festivi e prefestivi:
    • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
    • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
    • articoli per l’illuminazione,
    • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
    • ottica e fotografia
  • D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  • E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;
  • F) si raccomanda, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
  • G) la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  • H) sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ALTRI PUNTI DELL'ORDINANZA

TORNA ALLA HOME

Seguici sui nostri canali