Parabiago

Coronavirus, nuova ordinanza del sindaco: ecco i divieti

Limitazioni ancora più stringenti a Parabiago per evitare il diffondersi del contagio

Coronavirus, nuova ordinanza del sindaco: ecco i divieti
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Coronavirus, nuova ordinanza emessa dal sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi: ecco cosa si può fare e cosa no.

Coronavirus, nuovi divieti per evitare i contagi

L'ordinanza è stata emessa dal sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi. Un giro di vite ancora più stretto per evitare nuovi contagi. L'Amministrazione comunale, infatti, di concerto con il Centro Operativo Comunale, ha ritenuto di introdurre ulteriori misure restrittive volte al contenimento della diffusione del Covid19. Da qui le nuove misure fino al 3 aprile 2020.

"In questi giorni abbiamo ricevuto troppe segnalazioni di cittadini che, nonostante le molteplici comunicazioni e provvedimenti, hanno trovato modalità diverse per non rimanere a casa -commenta il primo cittadino Raffaele Cucchi - Comprendendo il sacrificio che è chiesto a ciascuno di noi, è altrettanto importante capire che, se non evitiamo il più possibile i luoghi pubblici, aumentiamo il rischio del contagio, quindi delle persone malate, quindi dei morti. Faccio alcuni esempi: se esco tutti i giorni per fare la spesa o comprare le sigarette o una passeggiata al parco magari lontano da casa, aumento la possibilità di contagiare o essere contagiato dal virus, però non lo so subito perchè i sintomi si presentano dopo circa due settimane. Questo significa che le persone sane oggi, potrebbero aver contratto il virus inconsapevolmente chiacchierando al parco insieme ad altri e presentare sintomi tra due settimane. Capite bene che così facendo è più faticoso e lungo fermare l'epidemia".
L'ordinanza è molto restrittiva: "Le misure in essa contenute sono emerse come necessità da un confronto fra quanto osservato durante i controlli da parte degli Agenti di Polizia Locale, Protezione Civile e quanto segnalato direttamente dai cittadini in merito a comportamenti poco consoni verso il rispetto delle misure contenute nei vari Dcm"

"Considerando la gravità della diffusione epidemiologica del virus - spiega il Sindaco- abbiamo ritenuto fosse davvero necessario intervenire con questa ordinanza prevedendo controlli e sanzioni per chi non rispetterà quanto predisposto. Siamo in guerra e dobbiamo agire come soldati se vogliamo salvare la vita di tutti".

L'Amministrazione comunale ha anche previsto di destinare le somme riscosse a titolo di sanzione per le violazioni della presente ordinanza, a uno o più enti ospedalieri impegnati in prima linea per la tutela della salute pubblica.

Nello specifico l'ordinanza prevede:

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI:

È vietato, su tutto il territorio comunale, lo svolgimento di qualunque attività non di necessità:
- nel territorio comunale sono vietate tutte le attività sportive all’aperto (incluse quindi corse, escursioni in bicicletta, ecc.).
- Sono consentite solo le attività prescritte da certificati medici o indispensabili a causa di condizioni cliniche e psicologiche dimostrabili.
- Sono consentite le sole attività motorie che rientrano nella categoria delle passeggiate a piedi, e si possono ritenere tali solo se il tragitto che si percorre passeggiando è all’interno del raggio di 500 metri dal proprio domicilio, invitando ad indossare i presidi sanitari prescritti dal Dpcm (esempio: mascherine e guanti). Dette attività sono consentite se vengono svolte da singoli o al massimo da un adulto che accompagna un minore o una persona diversamente abile;
- per le esigenze primarie degli animali d’affezione è consentita l’uscita dalla propria dimora, per il solo tempo strettamente necessario alla loro esplicazione, e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora (ovvero nel raggio massimo di 500 metri) senza che ciò possa essere occasione di creazione di incontri con altri soggetti;
- in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute e di necessità, tra i quali rientra l’approvvigionamento alimentare, farmaci e altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
- la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.
- la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e non, e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti in Città e nello specifico:
1) È fatto obbligo di recarsi presso l’esercizio commerciale più vicino alla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto dei soli beni e prodotti essenziali non presenti negli esercizi più prossimi. È consentito recarsi negli esercizi esistenti nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e la propria residenza o domicilio o dimora;
2) Alla cittadinanza è consentita una sola uscita settimanale per l’acquisto di beni alimentari e di beni di non primaria necessità quali sigarette, giornali, ecc. Si precisa che non è ritenuto di necessità il recarsi giornalmente presso le tabaccherie per l’acquisto di sigarette, rimane consentito l’acquisto settimanale di una fornitura corrispondente alla necessità per nucleo familiare, ricordando che il fumo è dannoso alla salute;
3) Per tutte le esigenze di approvvigionamento, alimentare e non, e di beni di prima necessità è consentita l’uscita dalla propria dimora di un solo componente del nucleo familiare
LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITÀ

  • I titolari e/o gestori delle attività commerciali di cui è consentita l’apertura dai DPCM in vigore, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate in relazione delle superfici destinate agli avventori.
  • All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI. Saranno effettuate verifiche sulle autocertificazioni presentate al fine di controllare il rispetto delle limitazioni imposte. I contravventori alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 250,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fatte salve ulteriori sanzioni comminate dalla legge.

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