Il caso a Sedriano

Abusi al maneggio: i motivi della condanna del 26enne

A tre mesi dalla condanna del 26enne accusato di aver molestato 4 bambine al maneggio sono arrivate le motivazioni del giudice.

Abusi al maneggio: i motivi della condanna del 26enne
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Abusi al maneggio di Sedriano: dopo tre mesi dalla sentenza sono arrivate le motivazioni.

Abusi al maneggio: cos'era successo

Nessuna attenuante per «minor gravità» dei fatti, come invece aveva chiesto la Procura, ma per lui applicate «solo» le attenuanti generiche e la diminuzione di un terzo della pena poiché l’imputato aveva scelto il rito abbreviato.
Sono giunte, a tre mesi dalla sentenza, le motivazioni che hanno portato alla condanna a 5 anni e 4 mesi nel processo di primo grado con rito abbreviato nei confronti di Matteo Torbidi, incensurato di 26 anni ed ex tesserato, poi espulso, del Centro Ippico Torre dei Gelsi di Sedriano accusato di aver molestato quattro bambine fra i 5 e i 9 anni d’età tra febbraio 2018 e novembre 2019 all’interno del maneggio.

I fatti

Era aprile quando il giudice del Tribunale di Milano Ezia Maccora aveva emesso la sentenza, che non aveva riconosciuto l’attenuante della particolare tenuità del fatto invocata dalla Procura. Al termine della sua requisitoria, la pm Rossana Guareschi aveva infatti chiesto una condanna a un anno di reclusione suscitando lo stupore e il disappunto dei genitori delle presunte vittime, due delle quali saranno ora risarcite con 15mila euro ciascuna, mentre alla bimba più piccola (per la quale era stata chiesta l’assoluzione) l’imputato dovrà versare 30mila euro. Una quarta bambina non si è invece costituita parte civile. Il giudice, oltre alle interdizioni di rito, aveva anche disposto per il 26enne il divieto di avvicinamento per un anno ai luoghi frequentati dai bimbi qualora la pena diventi definitiva.
Secondo la tesi dell’accusa il giovane avrebbe dapprima portato le sue presunte vittime in luoghi appartati del maneggio, come la selleria, per poi molestarle e minacciarle con un coltello affinché non rivelassero nulla di quanto accaduto. Torbidi, dopo le conclusioni discordanti a cui erano giunti i consulenti di parte, era stato giudicato capace d’intendere e di volere da una perizia psichiatrica disposta dal gup, che prima della sentenza aveva anche chiamato a testimoniare in aula un’istruttrice del centro ippico sedrianese per vagliare il caso della bimba più piccola, per cui la Procura aveva inizialmente ottenuto il rinvio a giudizio dell’imputato per poi – sulla base degli stessi atti – chiederne l’assoluzione.
Parte della tesi difensiva verteva invece sulla veridicità del racconto di una delle bimbe, ponendo il dubbio che potesse essere in realtà «frutto di una suggestione di matrice genitoriale».
Sul piano della giustizia sportiva, Torbidi ha già riportato una sospensione di cinque anni confermata nell’aprile 2021 dalla Corte d’Appello della Fise, la Federazione italiana sport equestri. I giudici federali avevano anche sanzionato con un’ammenda di 2mila euro e una sospensione di sei mesi l’allora titolare del maneggio di Sedriano.
Il 26enne è anche stato «interdetto in perpetuo» da qualsiasi occupazione legata ai minori e ha il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minorenni.
Una misura, secondo una dei legali di parte civile, l’avvocato Solange Marchignoli, adeguata e commisurata alle attenuanti generiche e alla scelta del rito abbreviato. «Siamo soddisfatti - aveva dichiarato il legale al momento della condanna - È stata una sentenza sofferta che mi ha emozionata».

Le motivazioni

Il giudice non ha concesso l’attenuante di «minor gravità» perché i reati si riterrebbero «parte di un medesimo disegno criminoso» progettato in un momento precedente; inoltre per il giudice «si deve tenere conto della giovane età delle persone offese, che erano sprovviste di qualsiasi strumento per difendersi o per capire in concreto le richieste dell’imputato». Anzi, per il gup, proprio per la giovane età delle vittime «il grado di coercizione è da considerarsi elevato».
All'imputato sono state concesse solo le attenuanti generiche per la sua «condizione psicologica», per il fatto che fosse incensurato e per il «buon comportamento» nel processo.

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