In Lombardia

Fase 2: una nuova un’ordinanza regionale con altre regole (testo integrale)

Tra le altre cose, stabilisce che la mascherina è da usarsi solo prima e dopo attività sportiva, non durante.

Fase 2: una nuova un’ordinanza regionale con altre regole (testo integrale)
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Nuova ordinanza di Regione Lombardia, oggi, domenica 3 maggio 2020, a poche ore dall'inizio della cosiddetta Fase 2.

Ordinanza regionale con altre regole

Tra le altre cose, stabilisce che la mascherina è da usarsi solo prima e dopo attività sportiva, non durante. Inoltre si potranno raggiungere le seconde case per esigenze di manutenzione. Possono aprire le attività di maneggio, addestramento cani, pesca sportiva e non.

“Via libera, nella fase 2 del coronavirus, agli sport e alle attività motorie individuali all’insegna del distanziamento e con l’obbligo di indossare la mascherina (o copertura alternativa di bocca e naso) non durante, ma prima e dopo l’attività sportiva, in ogni caso facendo la massima attenzione a non incrociare altre persone.

Ripartono i maneggi, l’attività di addestramento dei cani e la pesca (sportiva e non) in tutto il territorio della Regione. Via libera anche al raggiungimento delle seconde case, esclusivamente per ragioni di manutenzione e ai lavori di manutenzione e riparazione per barche e natanti, con la possibilità di navigazione in solitaria”.

Accesso ai locali con sanificazione

Queste le principali indicazioni contenute dall’ordinanza (la n. 539) firmata del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in vigore da lunedì 4 maggio.

"Per le attività produttive che restano sospese sarà comunque possibile accedere ai locali per attività di sanificazione.

Confermate tutte le restrizioni anti-ludopatia in vigore che riguardano le slot-machines".

Il testo integrale

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

  • 1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.
    In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità.
    Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale.
  • 1.2. Spostamenti delle persone fisiche È consentito nell’ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.
  • 1.3 Pesca sportiva ed amatoriale
    E’ consentita la pratica della pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale, con possibilità di spostamento in ambito regionale.
  • 1.4 Navigazione di imbarcazioni private
    È consentita la navigazione di imbarcazioni private, fatte salve le disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio lacuale e fluviale e le disposizioni sui servizi privati di navigazione affidati mediante autorizzazione o concessione.
  • 1.5 Addestramento di cani e cavall
    È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • 1.6 Commercio al dettaglio
    • A) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
    • B) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
    • C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:
      • 1. definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
      • 2. individuazione da parte del Comune di un “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
      • 3. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;
      • 4. accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
      • 5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
      • 6. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
      • 7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
      • 8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
      • 9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio. Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree;
        Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere.
        Restano sospese:
        ● le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;
        ● le sagre.
    • D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle previsioni di cui
      ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).
  • 1.7 Altre attività economiche
    • A) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);
    • B) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nellamodalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
    • C) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
  • 1.8 Misure per le attività produttive e commerciali sospese
    Salvo quanto già previsto dal comma 8 dell’art. 2 del DPCM del 26 aprile 2020, è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

ART. 2 (Disposizioni finali)

  • 1. Le disposizioni della presente ordinanza che assorbe l’Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020 producono i loro effetti dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
  • 2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
  • 3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
  • 4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006.
  • 5. Il mancato rispetto delle misure d cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
  • 6. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
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